Art. 6.
(Comitato interministeriale per
la sicurezza stradale).

      1. È istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che ha il

 

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compito di coordinare l'attività e di fornire le linee programmatiche per quanto attiene la sicurezza stradale ai seguenti Ministri:

          a) Ministro delle infrastrutture;

          b) Ministro dei trasporti;

          c) Ministro dell'interno;

          d) Ministro della giustizia;

          e) Ministro della salute;

          f) Ministro della pubblica istruzione;

          g) Ministro della solidarietà sociale;

          h) Ministro dell'economia e delle finanze.

          i) Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

      2. Il Comitato è l'organo di gestione politica che condivide l'azione e l'attività dell'Agenzia. I Ministri di cui al comma 1 delegano un loro sottosegretario di Stato in seno al Comitato.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza stradale il quale esercita le funzioni di Presidente del Comitato.